NORMATIVA ATTINENTE ALLE INDAGINI DIFENSIVE
( investigazione difensiva )
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Legge 29 marzo 2001, n. 134

"Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"

Legge 19 gennaio 2001, n. 4

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia"

"Disposizioniin materia di difesa d’ufficio"

testo approvato il 21 febbraio 2001, entrata in vigore in data 6 aprile 2001


Il testo completo della nuova legge sulle indagini difensive

7 dicembre 2000 n. 397 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3/01/2001 ed entrata in vigore in data 18 gennaio 2001)

D.M. 8 novembre 2000
Adeguamento della misura del reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217.


Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

(approvata dal Parlamento Europeo il 14/11/2000)

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace (D.Lgs. 28/08/2000, n. 274)


Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art.6)


Costituzione della Repubblica Italiana

(art.111 così come modificato)

Legge 31 dicembre 1996 n. 675, in tema di privacy del cittadino


Provvedimento 29 settembre 1999,

autorizzazoni del garante per la privacy



Art 52 del codice deontologico forense di cui trovi il link per la lettura QUI:



LEGGE 7 dicembre 2000, n. 397
Disposizioni in materia di indagini difensive.




Riferimenti vari reperiti in rete

( approfondimenti )

un paio di documenti in PDF 1 e 2



Molti mi hanno contestato che il ruolo del Dott. Cristiano Corri ( avvocato ) si addice di più alla figura di " AGENTE PROVOCATORE "
 
Ho fatto delle ricerche e questa ipotesi mi sembra del tutto fuori luogo.

Corte di Cassazione, Sent. n. 39706/03:
L’attività di contrasto prevista dall’articolo 14 della legge 269/98, in vista della gravità e dell’allarme sociale di alcuni ben specifici e determinati reati in materia di pedopornografia, autorizza la polizia giudiziaria, limitatamente ai reati stessi, a svolgere, in via del tutto eccezionale rispetto alle norme e ai principi fondamentali del nostro ordinamento processuale in tema di acquisizione delle prove, un vero e proprio ruolo di agente provocatore. Tale attività tuttavia può ritenersi consentita e non in contrasto con norme costituzionali solo in quanto sia strettamente limitata a casi eccezionali e soggetta ad una rigida disciplina che ne stabilisca rigorosamente i limiti e le procedure.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 21 ottobre 2003 n. 39706,
precisando che qualsiasi applicazione analogica di tale disciplina eccezionale a casi diversi da quelli tassativamente previsti dall’articolo 14 citato, deve ritenersi assolutamente vietata ai sensi dell’articolo 14 delle preleggi.

APPROFONDIMENTI  a cura di un Procuratore e DEFINIZIONE generale di " agente provocatore "   (falsus emptor) ( fictus emptor )

 in questo caso non si è indagato su un reato compiuto, ma si è cercato di far compiere un reato....

La Suprema Corte, quando l'agente provocatore è un privato cittadino, ritiene necessario, perché la sua condotta venga scriminata ex art. 51
c.p.,che il suo intervento derivi da un ordine legittimo della pubblica autorità, cioè che il soggetto adempia fedelmente all'ordine ricevuto per tutto il tempo "dell'operazione".

AFORISMI