A) Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (l. 4 agosto 1955, n.848)

art. 6 Diritto ad un processo equo.

Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge, che deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei.

Il giudizio deve essere pubblico ma l'ingresso nella sala d'udienza può essere vietato alla stampa ed al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della moralità, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita delle parti in causa, o in quella misura ritenuta strettamente indispensabile dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità potesse ledere gli interessi della giustizia.

Ogni persona accusata di un reato si presume innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

Ogni accusato ha diritto soprattutto a:

a) essere informato, nel più breve tempo, in una lingua che comprende ed in maniera dettagliata, del contenuto dell'accusa elevata contro di lui;
b) disporre del tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa;
c) difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha mezzi di pagare un difensore, per poter essere assistito gratuitamente da un avvocato di ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico;
e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.