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Regolamento interno

Regolamento interno

del Circolo di Cultura Musicale ed arti Multimediali "Sing Sing"
Approvato dall'Assemblea di Arezzo del 13/09/1994 e ulteriori modifiche in quella di Siena del 13/12/1998
E di quella del  20 Settembre 1999

I soci sono tenuti a rispettare le seguenti regole interne oltre lo statuto:

Art. 1 Uso dei beni dell'associazione

I soci possono liberamente, ma responsabilmente usufruire dei beni che il Circolo ha destinato ad uso comune in sede come pubblicazioni, apparecchi per la riproduzione musicale, impianti stereo, attrezzature multimediali come computers o ed altri oggetti che di volta in volta gli addetti, dietro specifico incarico del Consiglio Direttivo, mettono a disposizione per un uso in sede. Detto materiale non dovrà essere danneggiato o asportato all'esterno del Circolo. Nel caso si verifichi l'evidente colposità nel danneggiamento dei beni dell'associazione il socio è tenuto a versare la cifra di denaro necessaria per il loro riacquisto.
   Nel caso il socio manifesti l'esigenza di utilizzare presso la propria abitazione, dei beni che per motivi di tempo o spazio o insufficienti attrezzature non ne permettono l'uso in sede, i soci che amministrano i beni dell'associazione saranno autorizzati a consegnare detti beni, richiedendo all' associato il versamento di una quota straordinaria all'associazione.
   Durante la consultazione delle opere musicali all'interno della sede del Circolo il socio dovrà seguire le seguenti limitazioni:
a) il numero massimo di CD che si possono chiedere al giorno in ascolto è di 10 (dieci).
b) quando le attrezzature per l'ascolto sono occupate al 50%, il tempo a disposizione sarà ridotto ad un massimo di 30 minuti per consentire ad un numero maggiore di soci, l'uso delle attrezzature interne. Al di fuori di questo caso l'uso delle attrezzature resta illimitato.
   Si ricorda che i servizi disponibili sono soltanto "quelli disponibili per tutti" pertanto:
a) le copertine dei CD o i manuali dei CD-ROM non sono disponibili alla consultazione in quanto questo servizio non può essere garantito a chiunque lo chieda; sebbene recentemente alcuni esperimenti sono in atto per risolvere questo problema.
b) l'uso di computers per "provare un gioco" o "battere la tesi di laurea" non sono al momento disponibili in quanto non regolamentati.


Art. 2 Limitazione dei beni che possono essere asportati

Non tutti i beni dell'associazione possono essere utilizzati presso l'abitazione dei soci, infatti alcune attrezzature sono riservate ad uso interno.

Art. 3 Motivi e natura dei contributi straordinari

Le quote straordinarie che il socio è moralmente tenuto a versare, quando decide di utilizzare in maniera privata i beni dell'associazione sono motivate dalle seguenti condizioni:
il socio sottrae all'uso degli altri un bene che sarebbe diritto di tutti usufruirne, inoltre il suo uso ne causa un'usura che con il passare del tempo costringe l'associazione a riacquistare l'oggetto, in fine amministrando queste quote l'associazione potrà meglio raggiungere gli scopi dichiarati nello statuto.
Dette quote straordinarie sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo e vengono esposte all'interno della sede dell'associazione.

Art. 4 Responsabilità dei soci verso l'Associazione

Quando un socio utilizza qualcosa sia in sede che presso la propria abitazione è tenuto a mantenere i beni di proprietà del Circolo, nel miglior modo possibile evitando di rovinarli, o di deteriorarli in alcun modo.
Il socio che porta a casa beni materiali di proprietà del Circolo, di qualunque natura (CD o altro) dovrebbe riconsegnarli
possibilmente l'indomani entro l'orario di chiusura, un ritardo di tre o cinque giorni è tollerato ma a causa del fatto che anche gli altri soci hanno diritto di usufruire di quei beni, a colui che restituisce i dischi in ritardo verrà chiesto di contribuire nuovamente con le quote straordinarie per ogni giorno che le ha sottratte all’uso degli altri soci che ne avevano parimenti diritto.  Un incaricato del Circolo provvederà a telefonare per richiedere la restituzione dei compact disc o altro che il socio abbia in consegna e che tarda a restituire.
Il tempo massimo di ritardo è stabilito in DIECI GIORNI, oltre questo termine massimo l'associazione riacquisterà detti beni, ed al socio gli sarà fatto carico di tale costo, oltre la normale quota per il ritardo calcolato sui giorni lavorativi. Il socio tratterrà quindi definitivamente quello che aveva preso e non restituito nel termine massimo dei DIECI giorni stabiliti. Si ricorda comunque che nei casi di impossibilità a recarsi personalmente per attuare la riconsegna dei beni presso la sede del Circolo, è consentito incaricare persona di fiducia alla restituzione, evitando quindi ogni ulteriore spesa e disagio da parte del socio e del circolo stesso.
Il socio non può cedere a terzi, neanche per un limitato periodo di tempo, ne per lucro ne gratuitamente, i beni del Circolo.
Il socio risponde personalmente di fronte alla legge di un uso illegale di qualunque oggetto che l'associazione gli abbia messo a disposizione.

Art.5  I visitatori o accompagnatori dei soci

Il socio che porta con se  amici o parenti per una visita interna al Circolo deve tenere presente che:
a) è consentita soltanto UNA visita al Circolo, durante la quale gli ospiti sono pregati di visionare le attività del Circolo e di chiedere le informazioni necessarie alla decisione se aderire o meno alla Associazione.
b) gli ospiti in visita devono assolutamente evitare l'uso di qualunque attrezzatura o servizio. Il socio che facilita l'uso improprio da parte di ospiti in visita, perderà la qualifica di socio, essendo questo motivo sufficiente per causare il ritiro della tessera, in base al presente regolamento ed allo statuto del Circolo Sing Sing.

Art.6  Conseguenze al contravvenire il seguente regolamento

Il socio che causi danni volontari o involontari all'associazione è tenuto a risarcire tali danni che verranno valutati dalle autorità giudiziarie.
Il socio che contravviene ripetutamente al presente regolamento potrà essere espulso e perderà quindi la qualifica di socio.
Il socio che a causa del suo comportamento possa gravemente disturbare la vita associativa potrà essere espulso.
Tutti i casi di eventuale espulsione seguiranno la procedura  descritta nello Statuto.

 

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