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Ecco alcuni commenti dei nostri lettori giuristi:



1) Ritengo che non vi siano ostacoli alla produzione di documenti in lingua inglese o altro (accade alle volte ad esempio per estratti da pubblicazioni sicientifiche o articoli di riviste). E' comunque onere della parte che li allega provvedere alla loro traduzione in lingua italiana se chiede che vengano utilizzati nel processo .... perchè in verità è possibile allegare e produrre qualsiasi documento ma la semplice allegazione non comporta automaticamente che tali atti siano oggetto di valutazione da parte del giudice o su questi si fondi il suo convincimento. Al contrario se il documento ha (o si vuole che abbia) una qualche valenza probatoria deve esser tradotto. In alucni casi la traduzione deve esser giurata.

2) Oggi nel procediemnto civile (credo vi riferiate a quello) i dati anagrafici e fiscali delle parti sono contenuto obbligatorio dell'atto introduttivo del giduizio. Prima non era così è la mancata indicazione di tali elementi (salvo l'elezione di domicilio ma è una cosa diversa dalla residenza anagrafica) non comporta aluna nullità dell'atto.

4) Assolutamente no, La procura deve esser non solo autenticata ma anche tradotta ( traduzuione giurata) in lingua italiana al fine di accertarne il contenuto, la autenticità e la provenienza.

5) Il legale della parte può rinunziare alla lite e agli atti del processo con semplice dichiarazione nel verbale sempre e solo se il medesimo sia munito di tale potere conferitogli con procura ( .... ma quì si ritorna a monte .... se la procura non è stata prodotta in originale e non è stata tradotta come si fa a sapere se con la medesima era stato conferito anche il potere di rinunziare ???). Il resto non mi è chiaro: se il sig. Springsteen è uscito dalla casua rinunziando alle richieste come è possibile che queste siano poi state acolte???

6) Credo proprio di no! Avrebeb dovuto agire autonomamente!

7) Più coretto sarebbe stato "Madonna Louise Vernoca Ciccone" detta "Madonna". ma non credo che questo possa inficiare la procura ..... sempre se autentica!!

8) In generale la procura viene rilasciata in relazione ad un procedimento da instaurare (o per uno in cui resistere) per uno o per più gradi di giudizio ma può esser anche una procura generale per un certo tipo di affari.

9- 13) dal punto di vista deontologico non mi pare molto corretto potendo venir meno il dovere di indipendenza proprio della professione. Potrebbe esser altresì motivo di incapacità a testimoniare. L'avvocato ha capacità investigative ma nel procediemnto penale non in quallo civile.

10-11) Sulla attendibilità del testimone arbitro unico è il giudice. Le circostanze da voi dedotte nel quesito 11 potrebbero esser oggetto di valutazione ma non necessariamente un tizia che viene da Milano è meno attendibile di uno che è socio da tempo .... perhcè anche questo (ragionando al contrario) potrebbe non esser obiettivo.

14) Esiste il gratuito patrocinio anche in materia civile.

15) In ordine alla qauntificazione dei danni il giduce può procedere secondo equità (certo si parla di danni di poco conto non di milioni di Euro), o allo stato degli atti se vi è documentazione probante il danno e il giudice ha le conoscenze per detemroianrl nel suo ammontare. Diversamente e normalmente si avvale del un suo consulente (CTU).

Sono commenti di "getto" alle Vs. domande. All'università ci insegnavano la "certezza del diritto" !!!!! ........
Av. Beatrice xxxxxxxxxx



Ho letto con attenzione le Vostre quindici domande a proposito della sentenza emessa dal Tribunale di Siena e, per quello che posso capire non avendo letto gli atti, molte di esse - ma non tutte - potrebbero costituire altrettanti motivi di impugnazione. Va tuttavia da se che tali motivi avrebbero maggior peso se le questioni da voi sollevate fossero state proposte gia' in primo grado, perche' avrebbero quantomeno dovuto indurre il Giudice che non ne avesse voluto tener conto a motivare specificamente la sua decisione. Per quanto riguarda la condotta del testimone della controparte, se davvero ritenete che la sua condotta sia stata censurabile dal punto di vista deontologico, l'ordinamento forense consente a chiunque di inoltrare nei confronti del professionista interessato un esposto all'Ordine di appartenenza, che normalmente svolge un approfondito esame dei fatti e, se ritiene sussistenti degli illeciti disciplinari, promuove pure un formale procedimento di incolpazione. Vi sarei grato, infine, se voleste fornirmi una copia integrale della sentenza di primo grado (seppure opportunamente privata di tutti i riferimenti a persone o società specifiche), perche' ritengo interessante dal punto di vista giuridico il caso che Vi riguarda. I migliori saluti.
Federico xxxxxxxxxxx

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