Modifiche:
Codice
Deontologico dei Magistrati
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE:
Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile
1997 con le modifiche introdotte il 26 ottobre 2002
PREAMBOLO
L’avvocato esercita la propria
attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per
tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la
conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione
dell’ordinamento per i fini della giustizia.
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla
conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel
rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà
e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la
regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela
di questi valori.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1. - Ambito di applicazione. – Le
norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti
nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti
dei terzi.
ART. 2. - Potestà disciplinare. – Spetta agli organi
disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e
proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e
devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché
delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno
concorso a determinare l’infrazione.
ART. 3. - Volontarietà dell’azione. – La responsabilità
disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla
volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo
dell’incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento
la sanzione deve essere unica.
ART. 4. - Attività all’estero e attività in Italia dello
straniero. – Nell’esercizio di attività professionali
all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore,
l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività.
Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto
al rispetto delle norme deontologiche italiane.
ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro. –
L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri
di probità, dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui
sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge
penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II - L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti
anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano
sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della
classe forense.
III - L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale
non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello
stesso procedimento.
ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza. – L’avvocato deve
svolgere la propria attività professionale con lealtà e
correttezza.
I - L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in
giudizio con mala fede o colpa grave.
ART. 7. - Dovere di fedeltà. – È dovere dell’avvocato
svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato
che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio
assistito.
ART. 8. - Dovere di diligenza. – L’avvocato deve adempiere i propri
doveri professionali con diligenza.
ART. 9. - Dovere di segretezza e riservatezza. – È dovere,
oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato
mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le
informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia
venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I - L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza
anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività
giudiziale che per l’attività stragiudiziale.
II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui
che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il
mandato sia accettato.
III - L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto
professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le
persone che cooperano nello svolgimento dell’attività
professionale.
IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la
divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia
necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito
di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra
avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli
interessi dell’assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
ART. 10. - Dovere di indipendenza. – Nell’esercizio
dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di
conservare la propria indipendenza e difendere la propria
libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I - L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria
sfera personale.
II - L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o
di mediazione.
III - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell’avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero
crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.
ART. 11. - Dovere di difesa. – L’avvocato deve prestare la propria
attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi
giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando
ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha
facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve
informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore
d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di
prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta
all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.
ART. 12. - Dovere di competenza. – L’avvocato non deve accettare
incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I - L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive
alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso
di controversie di particolare impegno e complessità,
l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
II - L’accettazione di un determinato incarico professionale fa
presumere la competenza a svolgere quell’incarico.
ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale. – E dovere
dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
I - L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio
individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo
giuridico e forense.
ART. 14. - Dovere di verità. – Le dichiarazioni in giudizio
relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano
presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui
l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.
I - L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo
prove false. In particolare, il difensore non può assumere a
verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui
fatti che sappia essere false.
II - L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già
ottenuti, o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione
di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di
fatto.
ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. – L’avvocato
deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico,
secondo le norme vigenti.
I - In particolare l’avvocato è tenuto a corrispondere
regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi
e all’ente previdenziale.
ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità. – È dovere
dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative
alla permanenza nell’albo, e comunque nel dubbio, richiedere il parere
del proprio Consiglio dell’ordine.
I - Costituisce infrazione disciplinare l’aver richiesto l’iscrizione
all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non
dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ART. 17. - Informazioni sull’esercizio professionale. – È
consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della
dignità e del decoro della professione e degli obblighi di
segretezza e di riservatezza.
L’informazione è data con l’osservanza delle disposizioni che
seguono.
I - Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
– i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
– le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo
posta a soggetti determinati (è da escludere la
possibilità di proporre questionari o di consentire risposte
prepagate);
– gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i
repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con
l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
– i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’art. 18 del
codice deontologico forense);
– i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri
dell’avvocato o di studi legali associati o di società di
avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al
Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti
l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio
dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
– i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
– i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in
genere;
– i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione
di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a
soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso
depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sui parabrezza
delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso
cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via);
– le sponsorizzazioni;
– le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
,specificatamente richieste;
– l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze
gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal
Consiglio dell’ordine (in relazione alla modalità e
finalità previste):
– i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi
professionali.
II - Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
– i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di
telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli
e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e
quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che
attiene all’attività professionale esercitata);
– le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche
defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi
secondarie, orari di apertura);
– l’indicazione di un logo;
– l’indicazione della certificazione di qualità (l’avvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve
depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo della
certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del
certificatore e del campo di applicazione della certificazione
ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e
del sito web per l’offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti
obblighi:
– indicazione dei dati anagrafici, p. Iva e Consiglio dell’ordine di
appartenenza;
– impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico,
con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o
mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
– indicazione della persona responsabile;
– specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa,
con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei
massimali;
– indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione
dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
– i dati che riguardano terze persone;
– i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con
il consenso dei clienti);
– le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla
legge);
– i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare
l’annuncio che la prima consultazione è gratuita);
– le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
– il fatturato individuale o dello studio;
– le promesse di recupero;
– l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto
dall’art. 19 del codice deontologico).
III - È consentita l’indicazione del nome di un avvocato
defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il
professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia
disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime
dei suoi eredi.
ART. 18. - Rapporti con la stampa. – Nei rapporti con la stampa e con
gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di
equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per
il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte
assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i
colleghi.
I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e
nell’interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di
informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso,
perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad
articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri
successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali;
intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al
solo fine di pubblicità personale.
ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela. – È vietata
l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni
attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a
mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
I - L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro
soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale
corrispettivo per la presentazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi
per ottenere difese o incarichi.
ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. –
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve
evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in
giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei
confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle
controparti e dei terzi.
I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle
offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.
ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di
uso di titoli inesistenti. – L’iscrizione all’albo è requisito
necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività
giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia
legale e per l’utilizzo del relativo titolo.
I - Sono sanzionabili disciplinarmente l’uso di un titolo professionale
in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione: dell’infrazione
risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o
indirettamente l’attività irregolare.
TITOLO II
RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 22. - Rapporto di colleganza in
genere. – L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi
un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I - L’avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle
richieste di informativa del collega.
II - L’avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il
mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la
richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia
è obbligo dell’avvocato informare appena possibile il Consiglio
dell’ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere
nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione,
salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso
la comunicazione può essere anche successiva.
III - L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica
con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è
consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
ART. 23. - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo. – In
particolare, nell’attività giudiziale, l’avvocato deve ispirare
la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando
in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle
udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II - L’avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di
rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant’altro, quando siano
irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte
assistita.
III - L’avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio
assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del
collega avversario.
IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall’imputato è
tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega,
già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto.
V - Nell’esercizio del proprio mandato l’avvocato può
collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando
informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e
nel rispetto della legge.
VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore
consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale
ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al
fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
ART. 24. - Rapporti con il Consiglio dell’ordine. – L’avvocato ha il
dovere di collaborare con il Consiglio dell’ordine di appartenenza, o
con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle
finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di
verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al
Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla
amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali.
I - Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare,
pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante
nella formazione del proprio libero convincimento.
II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto
presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o
adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata
sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.
III - L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve
adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e
nell’interesse della collettività professionale.
ART. 25. - Rapporti con i collaboratori dello studio. – L’avvocato deve
consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione
professionale, compensandone la collaborazione in proporzione
all’apporto ricevuto.
ART. 26. - Rapporti con i praticanti. – L’avvocato è tenuto
verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la
proficuità della pratica forense al fine di consentire
un’adeguata formazione.
I - L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di
lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso
proporzionato all’apporto professionale ricevuto.
II - L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni
contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato
controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III - È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia
incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non
consentita.
ART. 27. - Obbligo di corrispondere con il collega. – L’avvocato non
può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia
assistita da altro legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati
comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o
decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente
alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al
legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato
che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è
assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il
consenso.
ART. 28. - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il
collega. – Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le
lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente
proposte transattive scambiate con i colleghi.
I - È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi
quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa
corrispondenza costituisca attuazione.
II - È producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri
l’adempimento delle prestazioni richieste.
III - L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale
è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV - L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva
di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
ART. 29. - Notizie riguardanti il collega. – L’esibizione in giudizio
di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario,
e così l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona,
è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza
con i fatti di causa.
I - L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi
sull’attività professionale di un collega e in particolare sulla
sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro
collega. – Salvo diversa pattuizione, l’avvocato che scelga e incarichi
direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza
o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte
assistita.
ART. 31. - Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di
informativa. – L’avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni
al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a
dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate
sull’attività svolta e da svolgere.
I - L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente comunicata e consentita.
II - È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire
direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il
collega che gli ha affidato l’incarico.
III - L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve
adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi
della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha
affidato l’incarico.
ART. 32. - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il
collega. – L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un
accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre
impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che
l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o
sopravvenuti.
ART. 33. - Sostituzione del collega nell’attività di difesa. –
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per
revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere
nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza
pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano
soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
I - L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la
successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo
al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione
della difesa.
ART. 34. - Responsabilità dei collaboratori, sostituti e
associati. – Salvo che il fatto integri un’autonoma
responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono
disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi
specifici ricevuti.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente
responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i
fatti specifici commessi.
TITOLO III
RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
ART. 35. - Rapporto di fiducia. – Il
rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I - L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro
avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio
interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il
consenso della parte assistita.
II - L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale.
ART. 36. - Autonomia del rapporto. – L’avvocato ha l’obbligo di
difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo
possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei
principi deontologici.
I - L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,
fraudolenti o colpiti da nullità.
II - L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare
l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante.
III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per
quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o
gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente
individuato.
IV - L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività
quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa
sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
ART. 37. - Conflitto di interessi. – L’avvocato ha l’obbligo di
astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o
interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non
professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui
l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto
sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la
conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente
un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente
mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un
nuovo incarico.
II - L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria
assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno
di essi.
III - L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi
interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa
società di avvocati o associazione professionale.
ART. 38. - Inadempimento al mandato. – Costituisce violazione dei
doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di
atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante
trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I - Il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole
attività processuali deve darne tempestiva e motivata
comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della
difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile
dell’adempimento dell’incarico.
ART. 39. - Astensione dalle udienze. – L’avvocato ha diritto di
partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi
forensi in conformità con le disposizioni del codice di
autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I - L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata
astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato
che aderisca all’astensione non può dissociarsene con
riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività,
così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi
parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività
professionali.
ART. 40. - Obbligo di informazione. – L’avvocato è tenuto ad
informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle
caratteristiche e della importanza della controversia o delle
attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di
soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad
informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato
affidatogli, quando lo reputino opportuno e ogni qualvolta l’assistito
ne faccia richiesta.
I - Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte
assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi
presumibili del processo.
II - È obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la
necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare
prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III - Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il
contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato.
ART. 41. - Gestione di denaro altrui. – L’avvocato deve comportarsi con
puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal
proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per
conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente
conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo
strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte
assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a
richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART. 42. - Restituzione di documenti. – L’avvocato è in ogni
caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la
documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato
quando questa ne faccia richiesta.
I - L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza
il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia
necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre
l’avvenuto pagamento.
ART. 43. - Richiesta di pagamento. – Di norma l’avvocato richiede alla
parte assistita l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati
acconti sull’onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al
compimento dell’incarico.
I - L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all’attività svolta e comunque eccessivi.
II - L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di
quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento,
salvo che ne abbia fatto formale riserva.
III - L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei
propri diritti o all’adempimento di particolari prestazioni il
versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di
questa.
IV - È consentito all’avvocato concordare onorari forfettari in
caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza,
purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino
i minimi inderogabili di legge.
ART. 44. - Compensazione. – L’avvocato ha diritto di trattenere le
somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a
rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può
anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri
onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando
si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a
titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla
parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta
di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione
l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione
della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
ART. 45. - Divieto di patto di quota lite. – È vietata la
pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della
prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero
una percentuale rapportata al valore della lite.
I - È consentita la pattuizione scritta di un supplemento di
compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole
della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia
giustificato dal risultato conseguito.
ART. 46. - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del
compenso. – L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti
della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni
professionali, previa rinuncia al mandato.
ART. 47. - Rinuncia al mandato. – L’avvocato ha diritto di rinunciare
al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte
assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di
quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla
nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge
l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva
assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle
comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la
rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita
all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con
l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di
legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività,
indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente
ricevuto tale comunicazione.
TITOLO IV
RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI.
ART. 48. - Minaccia di azioni alla
controparte. – L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte
tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di
azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è
consentita, quando tenda a rendere avvertita la controparte delle
possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è
deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano
minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel
proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno
precisare che la controparte può essere accompagnata da un
legale di fiducia.
II - È consentito l’addebito a controparte di competenze e spese
per l’attività prestata in sede stragiudiziale, purché a
favore del proprio assistito.
ART. 49. - Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
– L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò
non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ART. 50. - Richiesta di compenso professionale alla controparte. –
È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio
compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica
pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso
previsto dalla legge.
I - In particolare è consentito all’avvocato chiedere alla
controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di
avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
ART. 51. - Assunzione di incarichi contro ex clienti. – L’assunzione di
un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando
sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l’oggetto del nuovo
incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia
comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente
acquisite.
I - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in
relazione all’intensità del rapporto clientelare.
ART. 52. - Rapporti con i testimoni. – L’avvocato deve evitare di
intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei
procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire
deposizioni compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi
e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle
disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti
ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento
delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la
necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni
difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in
favore del proprio assistito.
3. La scelta sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni
nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio,
investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore
può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti
necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di
intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del
segreto e l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al
difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale
sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto,
finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione
per giusta causa nell’interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l’obbligo di conservare
scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni
difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per
l’esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati
di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle
persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la
facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle
investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare
il nome dell’assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se
si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere
chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a
rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a
rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a
indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento
connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non
rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice
in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo
privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la
disponibilità, informandolo della propria qualità e della
natura dell’atto da compiere, nonché della possibilità
che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal
giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere
informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con
invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa,
ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita,
nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un
legale sia consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona
minore, l’invito è comunicato anche a chi esercita la
potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all’atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare
lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato,
alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni
fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee
ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni
assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le
informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale
alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.
ART. 53. - Rapporti con i magistrati. – I rapporti con i magistrati
devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si
convengono alle reciproche funzioni.
I - Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del
giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza
la presenza del legale avversario.
II - L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario
deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme
sulla incompatibilità.
III - L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di
amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per
ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare
la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo ministero, nei
confronti o alla presenza di terze persone.
ART. 54. - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. – L’avvocato deve
ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a
correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART. 55. - Arbitrato. – L’avvocato che abbia assunto la funzione di
arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e
imparzialità, l’avvocato non può assumere la funzione di
arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle
parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che
possono pregiudicarne l’autonomia. In particolare dell’esistenza di
rapporti professionali con una delle parti l’arbitro nominato
presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando
all’incarico ove ne venga richiesto.
II - In ogni caso, l’avvocato deve comunicare alle parti ogni
circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con
i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di
ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
ART. 56. - Rapporti con i terzi. – L’avvocato ha il dovere di
rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale
ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le
persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della
professione.
I - Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il
dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua
capacità di adempiere i doveri professionali e nella
dignità della professione.
ART. 57. - Elezioni forensi. – L’avvocato che partecipi, quale
candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi
rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza,
evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla
dignità delle funzioni.
ART. 58. - La testimonianza dell’avvocato. – Per quanto possibile,
l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze
apprese nell’esercizio della propria attività professionale e
inerenti al mandato ricevuto.
I - L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria
parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II - Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà
rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
ART. 59. - Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni
assunte nei confronti dei terzi. – L’avvocato è tenuto a
provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi.
I - L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per
modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia
dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri
doveri professionali.
TITOLO V
DISPOSIZIONE FINALE
ART. 60. - Norma di chiusura. – Le
disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni
dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di
applicazione dei principi generali espressi.
MODIFICHE:
Codice Deontologico dei Magistrati