Decreto legislativo
Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati
 

Il Presidente della Repubblica visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo del Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; vista la legge 24/4/1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare gli articoli 1 e 2, nonché l'articolo 43 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela giuridica delle banche di dati; vista la legge 22/441, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore; vista la legge 20/6/1978 n. 399, di ratifica della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche; vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri; acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro per le Politiche comunitarie, di concerto con i ministri degli Affari esteri, di Grazia e giustizia, del Tesoro, delle Comunicazioni e per i Beni e le attività culturali emana il seguente decreto legislativo.

Articolo 1
Al secondo comma dell'art.1 della legge 22/4/1941, n.633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore".

Articolo 2
1. Dopo il numero 8) dell'art.2 della legge 22/4/1941, n.633 è aggiunto il seguente:
"9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'art.1, intese come raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto".

Articolo 3
1.L'art. 12-bis della legge 22/4/1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"Art.12-bis. Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro".

Articolo 4
Dopo la sezione VI del capo IV del titolo I della legge 22/4/1941, n.633, è inserita la seguente:
"Sezione VII- Banche di dati
Art. 64-quinquies.
L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all’interno dell’Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in  pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies.
1. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 64-quinquies da parte del titolare del diritto:
·a) l’accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell’ambito di un’impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell’ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all’autorizzazione del titolare del diritto;
b) l’impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all’autorizzazione dell’autore le attività indicate nell’articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell’utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l’accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l’utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell’art. 1418 cc.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20/6/1978, numero 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati ”.

Articolo 5

1. Dopo il titolo II della legge 22/4/1941, n. 633, è inserito il seguente,:

TITOLO II-BIS
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di dati
diritti e obblighi dell’utente

CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati

Art. 102-bis. 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L’attività di  prestito dei soggetti di cui all’art. 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione.
c) reimpiego: qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L’attività di prestito dei soggetti di cui all’articolo 69; comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno stato membro dell’Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell’Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4; Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari‘ di diritti sono cittadini di uno stato membro dell’Unione europea o residenti abituali nel territorio dell’Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle
imprese e società costituite secondo la normativa di uno stato membro dell’Unione europea e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale all’interno dell’Unione europea; tuttavia, qualora la società o l’impresa abbia all’interno dell’Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l’attività della medesima e l’economia di uno degli stati membri dell’Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi 15 anni dall’1 gennaio dell’anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi 15 anni dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l’estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di da·ti o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

CAPO II
Diritti e obblighi dell’utente

Art. -102-ter.
1. L’utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d’autore o di un'altro diritto connesso relativo a opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L’utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all’autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazio­ne o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall’utente legittimo. Se l’utente legittimo è autorizzato a effettuare l’estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.

Articolo 6
1. L’art. 171-bis della legge 22/4/1941, n. 633, è così modificato:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli art. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli art. 102-bis e 102-ter è soggetto alla pena della reclusione da 3 mesi a tre anni e della multa da lire un milione a lire 10 milioni. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire 3 milioni di multa se il fatto è di rilevante gravità ovvero se la banca dati oggetto delle abusive operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o concessa in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con rd 18/5/1942, n. 1369”;
b) al comma 2, le parole “al comma 1” sono sostituite dalle parole “ai commi 1 e 1-bis”.
 

Articolo 7

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del titolo I della legge 22/4/1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati create prima del 1º gennaio 1998 e che entro la data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all’articolo 2 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati create dal 1º gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del capo I del titolo II bis della legge 22/4/1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati costituite completamente nei 15 anni precedenti l’1/1/1998 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all’art. 5 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati costituite completamente dall’1/11/1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il termine di cui all’articolo 102-bis, comma 5, della legge 22/4/1941, numero 633 decorre dall’1/1/1998.
4. Il presente decreto non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti, in particolar modo, il diritto d’autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale e il rispetto della vita privata, l’accesso ai documenti pubblici o il diritto dei contratti.
 

Articolo 8
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. -

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.