Gentile Avvocato,

Quanto segue è un "estratto"  dal sito http://www.culturale.it/causa/
da cui trarre alcuni punti per inquadrare la vicenda processuale che si intende proporre alla attenzione del Suo studio e
ottenere quindi il parere pro veritate di cui all'oggetto della richiesta.

Mentre attendiamo una sua risposta  da inoltrarci via posta elettronica a questo indirizzo fabio@singsing.org
oppure via Fax allo 0577 249182,

Offriamo alla sua lettura i tratti essenziali della vicenda, per inquadrare la denuncia che abbiamo intenzione di sporgere.

..............di un avvocato di nome Cristiano Cori, che all'epoca (e tutt'ora ) lavora  presso lo studio legale di controparte "TREVISAN & CUONZO " Di Milano.

ordine avvocati

Cori dice al  nostro Giudice di esser venuto in treno a Siena per conto dello studio legale (subito dopo essersi corretto avendo affermato di esser stato incaricato dalla EMI):

Dichiarazione del Cori in aula


Semplice lapsus...........?
Ovviamente si riferisce allo studio dove lavorava e presso il quale faceva di solito queste operazioni investigative in giro per l'Italia 
( così ebbe a dire durante il suo interrogatorio al quale ero presente personalmente che trovate QUI nelle pagine 1, 2  e 3 originali ) e, disinteressatamente, ( senza essere pagato dichiarò) venne a fare la tessera da noi a Siena, recuperando poi giusto giusto le spese di tutto questo agire per conto dello studio legale che lo aveva incaricato e che poi, di lì a poco  ci avrebbe fatto causa...

Tornando al lapsus, questo è quanto ebbe a dichiarare al momento della sua originale denuncia:

Dichiarazione firmata e confermata in udienza


Ottenendo sulla base di queste dichiarazioni il sequestro di tutti i CD allora disponibili.


Da noi venne accolto come tutti e fece la sua brava iscrizione completando diligentemente TUTTA la nostra sfilza  di moduli e sicuramente ricevette le copie di Statuto e di Regolamento ( visto che le diamo a TUTTI e proprio TUTTI siamo sicuri che le ebbe anche lui).

Restò un'ora e mezzo dentro al Circolo (così ha dichiarato lui )  e vide e fece delle cose ( come prender dei CD e delle cassette ) ma quello che disse, fece e vide, nessuno di noi può dirlo, avrebbe potuto infatti descrivere le cose che voleva e infatti lo fece descrivendo con toni MOLTO CUPI e pieni di dettagli A SFAVORE DELLA ATTIVITA' CULTURALE DEL CIRCOLO E A FAVORE invece DI UNA SUA POSSIBILE REALIZZAZIONE DI COPIE UNA VOLTA TORNATO NEL SUO APPARTAMENTO...........in via Diaz 3.....( ogniuno a casa sua è libero di DELINQUERE quanto vuole.....ma non deve per questo dare la colpa agli altri ...)

Quindi rimane pacifico che se lui come dice, ricevette i CD ( per'altro insiste a dire " senza formalità " e ci sorprende davvero tanto che un avvocato rinneghi DUE SUE FIRME E LA SUA STESSA CARTA DI IDENTITA',  non considerando quelle firme come la consapevole presa visione delle nostre regole che gli vietavano espressamente di copiare i CD che riceveva........ma insomma per dire che il suo racconto valeva come quello di uno che viene per un limitatissimo periodo di tempo a Siena, entra in un posto e pretende di aver capito tutto e riferendo poi cifre e fatti  che vengono successivamente presi a parametro per calcolare il nostro " volume di affari" e sul quale poi ......calcolare i danni che sono alla base di una CAUSA CIVILE come la nostra.
Fra l'altro, abbiamo recentemente notato che il Cori aveva dichiarato ( firmandosi ) di essere domiciliato a Siena in Via Diaz 3 e il Tribunale di Siena risulta essere al numero 1 della stessa via  tribunale Siena proprio accanto , poi l'indirizzo dichiarato non corrisponde a quello del documento e il telefono lasciato, risulta di riferimento ad altre persone.......INSOMMA A PARTE IL NOME, il resto sembrerebbe tutto falso.

personalmente mi rallegrai delle ottime considerazioni che il Giudice ebbe a fare a tal proposito fin dall'inizio delle domande che poi il suo stesso collega gli avrebbe rivolto durante la deposizione.

Pensate che  il SUO collega che lo interrogava ( come testimone )  contro di noi e con il quale presumibilmente avrà avuto modo di parlare in precedenza  ( cosa deontologicamente scorretta per un avvocato, frequentare anche minimamente il teste da interrogare ) mettendosi d'accordo sulle domande e sulle risposte da dare .  ( ogni domanda viene preceduta da un : "VERO CHE".....ma la domanda andrebbe posta in un modo che chi la fa NON abbia MAI avuto in precedenza tale risposta.........)

Se ci riflettete un attimo nessuno di voi vorrebbe avere come TESTIMONE CONTRO il collega dell'avvocato che vi sta facendo causa e ritengo inoltre che una testimonianza del genere non dovrebbe avere alcun valore ma, al contrario, a Siena è stata tenuta di conto come un VERBO DIVINO e questo curioso aspetto emerge durante la lettura dell'intera sentenza.Alcuni esempi:

Noi avevamo indicato UNDICI soci che vennero appunto convocati e che persero la loro mattinata lavorativa  INUTILMENTE, ( e secondo me è grave che si facciano venire undici cittadini che si sacrificano a collaborare con la giustizia e che poi non vengano neppure ascoltati) per venire a parlare di un circolo che frequentavano più o meno da OTTO anni e di cui avrebbero potuto parlare con buona cognizione di causa.

Le undici persone prescelte erano una crema rappresentativa dei circa 7000 che risultavano essersi iscritti negli anni precedenti e che svolgevano diversi ruoli professionali di prestigio nella nostra città, oltre uno studente ultra60enne che aveva fatto il nostro corso gratuito di apprendimento alla navigazione in Internet.


Segue la mia denuncia all' Ordine degli avvocati ed alcuni cenni sulle ipotetiche violazioni di legge.

la denuncia



Dal Codice di Procedura Penale:


374 Frode processuale

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine
di trarre in inganno il giudice in un atto d`ispezione o di esperimento
giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta
artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è
punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una
particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre
anni (c.p.375, 384).

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di
un procedimento penale, o anteriormente ad esso, ma in tal caso la
punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può
procedere che in seguito a querela (120), richiesta (8-12, 127, 313) o
istanza (9, 10), e questa non è stata presentata (c.p.375, 384).


Art. 246 (Incapacità a testimoniare)

Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa
un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al
giudizio.

Art. 252 (Identificazione dei testimoni)

Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, il
luogo e la data di nascita, l'età e la professione, lo invita a
dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o
dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e
questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle
osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale
prima dell'audizione del testimone.


Art. 256 (Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza)

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza
giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia
detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo
denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo
verbale. Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone.

 Circolo Sing Sing 1994 - 2006

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